norme relative ai locali: in tal caso l’intervento dell’autorità amministrativa deve essere preventivo e la licenza rilasciata solo se lo stabile nel quale dovranno svolgersi gli spettacoli e le rappresentazioni possiedono tutte quelle caratteristiche di sicurezza idonee a tutelare l’incolumità pubblica contro il pericolo di incendio, crollo etc. (art. 80 T.U.L.P.S.).
Il Comune (Sindaco) non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo se non dopo aver fatto verificare ad una Commissione tecnica la solidità, la sicurezza e l’igiene dell’edificio nonché l’esistenza di uscite adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio. Tuttavia tale disciplina trova il suo limite nell’art. 11, c. 6ter, della L. 217/2011 che a seguito di modifiche apportate dal D.L. 179/2012 conv. in L. 221/2012 stabilisce che la disciplina dettata dall’articolo 80 in commento, si applica esclusivamente ai luoghi pubblici quali gli stabilimenti balneari quando vengono adibiti a luoghi di intrattenimento danzante.
Secondo l’art. 68 T.U.L.P.S. senza licenza del Sindaco non possono:
— darsi accademie e feste da ballo;
— darsi corse di cavalli e simili spettacoli o trattenimenti;
— aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale per pubbliche audizioni.
La licenza è rilasciata per un numero determinato di spettacoli o di trattenimenti della stessa specie ed è richiesta dall’impresario e non dal proprietario del locale giacché il controllo è effettuato sullo spettacolo e non sull’edificio.