Inizio attività esercizio di vendita

Servizio disattivo

Inizio attività esercizio di vendita


A chi è rivolto

a tutti i cittadini che intendono certificare l'inizio attività per l'esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori

Come fare

compilare seguente modulo

Inizio attività esercizio di vendita

Cosa serve

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per

tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in

giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva

non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,

una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una

condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II

del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,

bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con

violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una

condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al

libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più

condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per

delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da

leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi

antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)6 ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f),

permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è

stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque

anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo

riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata

in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre

che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della

sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono

essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta

all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di

impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e

dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale

Cosa si ottiene

certificato inizio attività di vendita

Contatti

Ultimo aggiornamento: 24-11-2023

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