Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,
una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con
violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da
leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)6 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f),
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della
sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta
all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di
impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale